Altri contenuti - Accesso civico

DOVE RIVOLGERSI:

Responsabile della Trasparenza: Dott.ssa Debora Rita Fonnesu

Via Fratelli Cervi, n. 1 - Chiaramonti 

Email: segreteria@comune.chiaramonti.ss.it

PEC: segreteria@pec.comune.chiaramonti.ss.it

 

REQUISITI:
Non sono richiesti requisiti e la richiesta non deve essere motivata.

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE:

La richiesta si può presentare in qualsiasi momento dell'anno.

 

DOCUMENTAZIONE:
La richiesta può essere presentata sul modulo appositamente predisposto e presentata tramite: posta elettronica, posta ordinaria, fax oppure direttamente presso l’Ufficio competente.

 

MODULISTICA:

modulo accesso civico

Titolare del potere sostitutivo

Dott.ssa Giovanna Luisa Pinna
pec: protocollo@comune.chiaramonti.ss.it

 

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO:

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che il Comune di Chiaramonti omesso di renderli disponibili, ai sensi del decreto legislativo 33/2013,  nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del sito istituzionalewww.comune.chiaramonti.ss.it. L'accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito, non deve essere motivato e la richiesta va indirizzata al Responsabile della Trasparenza.

Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del sito istituzionale www.comune.chiaramonti.ss.it, entro il termine di 30 giorni. Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, entro 15 giorni, provvede alla pubblicazione e ad informare il richiedente.

 

TUTELA DELL'ACCESSO CIVICO:

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- Decreto Legislativo 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 

 


 

Il diritto di accesso civico

 

I cittadini sono attori fondamentali ai quali il decreto d.lgs. n. 33/2013 riconosce un ruolo attivo per contribuire al cambiamento organizzativo sotteso a tutta la nuova normativa in materia di prevenzione della corruzione. Con lo strumento dell'accesso civico, disciplinato all'art. 5 del citato d.lgs. n. 33 del 2013, chiunque può vigilare, attraverso il sito web istituzionale, non solo sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione ma soprattutto sulle finalità e le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche da parte delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti destinatari delle norme.

Con l'accesso civico chiunque ha il "potere" di controllare democraticamente la conformità dell'attività dell'amministrazione determinando anche una maggiore responsabilizzazione di coloro che ricoprono ruoli strategici all'interno dell'amministrazione, soprattutto nelle aree più sensibili al rischio corruzione, così come individuate dalla Legge n. 190 del 2012.

E' opportuno precisare che anche le società sono legittimate a segnalare eventuali inadempimenti. Esse possono essere interessate ad una serie di informazioni, diverse da quelle del comune cittadino, ma utili per l'esercizio della propria attività. Si pensi, ad esempio, alla pubblicazione dei tempi medi di pagamento dei fornitori, alla pubblicazione delle autorizzazioni e concessioni, dei procedimenti di gara, ecc.

Con l'introduzione dell'accesso civico, il legislatore ha inteso ampliare i confini tracciati dallaLegge n.241 del 1990 sotto un duplice profilo, delle informazioni che le amministrazioni devono rendere disponibili e dei requisiti in capo al richiedente.

E' opportuno, comunque, evidenziare che l'accesso civico non sostituisce il diritto di accesso di cui all'art. 22 della legge 241: quest'ultimo, infatti, è uno strumento finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" (art. 22, comma 1, lett. b) della l. n. 241 del 1990) e si esercita con la visione o l'estrazione di copia di documenti amministrativi. Diversamente, l'accesso civico non necessita di una particolare legittimazione e riguarda tutte le informazioni e i dati che ai sensi del d.lgs. n. 33 e delle altre disposizioni vigenti le pubbliche amministrazioni devono pubblicare.

 

Descrizione
Registro degli accessi 2019 (16.92 KB)
Inserita il 15/05/2020
Modificata il 15/05/2020
Registro degli accessi 2018 (83.75 KB)
Inserita il 08/02/2019
Modificata il 08/02/2019
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