Oneri informativi per cittadini e imprese

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia 

Art. 29  (Data unica di efficacia degli obblighi)

  1. Gli atti normativi del  Governo  e  i  regolamenti  ministeriali fissano  la  data  di  decorrenza   dell'efficacia   degli   obblighi amministrativi introdotti a carico di  cittadini  e  imprese,  al  1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore,  fatta salva la sussistenza di particolari esigenze di celerita' dell'azione amministrativa  o  derivanti  dalla  necessita'  di  dare  tempestiva attuazione ad atti dell'Unione europea. Il presente comma si  applica agli atti amministrativi a carattere generale  delle  amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui  al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
  2. Per obbligo amministrativo ai  sensi  del  comma  1  si  intende qualunque   adempimento,    comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti, cui cittadini e imprese sono  tenuti  nei  confronti  della  pubblica amministrazione.
  3. All'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.  33, dopo il comma 1 e' inserito  il  seguente:  "1-bis.  Il  responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul  sito istituzionale  uno  scadenzario  con  l'indicazione  delle  date  di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo  comunica tempestivamente  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  per  la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita  sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del  presente  comma  comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.".
  4. Entro 90 giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente decreto, con uno o piu' decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione  e la semplificazione, sono determinate  le  modalita'  di  applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-bis,  del  decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inserito dal comma 3  del  presente articolo.
  5. Il comma 1 del presente articolo ha efficacia a decorrere dal  2 luglio 2013.


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