Whistleblowing. Procedure per le segnalazioni di illeciti

L’articolo 54bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dalla Legge Anticorruzione n.190/2012 e poi modificato dalla Legge n.179/2017, introduce le “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, il cosiddetto whistleblowing.

In particolare, il comma 5 dispone che, in base alle nuove linee guida di ANAC, le procedure per il whistleblowing debbano avere caratteristiche precise. In particolare “prevedono l’utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione”.

Il Comune di Uri ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali e ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi e in quanto ritiene importante dotarsi di uno strumento sicuro per le segnalazioni.

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:
  • la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
  • la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
  • nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell’RPC e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
  • la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall’interno dell’ente che dal suo esterno. La tutela dell’anonimato è garantita in ogni circostanza.
 
La nuova disposizione ha sensibilmente ampliato la platea dei soggetti meritevoli di tutela.

L’articolo 54 – bis, infatti, si applica:
  • ai dipendenti pubblici;
  • ai dipendenti di ente pubblico economici e di enti di diritto sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 del codice civile;
  • ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.
Le segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo web https://comunediuri.whistleblowing.it/


 
 
Descrizione
NOTA AI FORNITORI E COLLABORATORI ESTERNI DEL COMUNE DI URI. Attivazione nuovo canale informatico per le segnalazioni di illeciti da parte dei lavoratori e dei collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore del Comune di Uri (174.43 KB)
Inserita il 20/05/2019
Modificata il 20/05/2019
NOTA AI DIPENDENTI. Attivazione nuovo canale informatico per le segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti pubblici del Comune di Uri (176.33 KB)
Inserita il 20/05/2019
Modificata il 20/05/2019
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