Referendum del 20 settembre 2020: Voto domiciliare

Pubblicata il 11/08/2020

Le disposizioni sul voto domiciliare (art.1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n.1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n.22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n.46) sono previste in favore degli elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile"  e di quelli "affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione". Tali disposizioni si applicano nel caso in cui i richiedenti, sempre che siano elettori per la relativa consultazione, dimorino nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 11 agosto e lunedì 31 agosto 2020. Tale ultimo termine (31 agosto), in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune presso cui deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio.

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare:
- l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora 
- un recapito telefonico
Deve essere, inoltre, corredata:
- da copia della tessera elettorale
- da idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale, che
 dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art.1 del sopracitato decreto-legge n.1/2006..

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